Sentenza del Tribunale di Rovereto del 9 aprile 2013.
Il giudice del lavoro di Rovereto, in una controversia riguardante un lavoratore a termine nel settore scuola, ha escluso le richieste risarcitorie del lavoratore per la reiterazione di contratti a termine, ma ha accertato e dichiarato che “il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata in forza dei rapporti di lavoro a tempo determinato si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dd. 18.3.99 allegato alla direttiva CE 1999/70 e, per l’effetto, condanna la convenuta a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata ai sensi del c.c.p.l. Comparto Scuola vigente al momento di maturazione dei singoli scatti”.