Sentenza della Corte d’Appello di Trento sul mobbing (12.12.13)


Sentenza della Corte d’Appello di Trento del 12 dicembre 2013.

La Corte trentina, in una controversia riguardante anche il mobbing, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dalla lavoratrice.

In particolare, nella parole del collegio, “rileva la Corte che, nel caso di specie, è in primo luogo erronea la premessa di fatto in quanto, come reso evidente dalla semplice lettura della sentenza impugnata, tutti gli episodi contestati dall’appellante, nessuno escluso, sono stati singolarmente esaminati dal Tribunale.  In  secondo luogo, il richiamo giurisprudenziale è, nel caso specifico, assolutamente inconferente in quanto il dictum della Suprema Corte [pronuncia 189207 del 2012] presuppone necessariamente che alcuni degli episodi denunciati, anche se non finalisticamente accumunabili in un unicum dal medesimo fine persecutorio, siano provati e risultino lesivi, vessatori e mortificanti per il lavoratore. Presupposti, questi, che nel caso di specie non sussistono, non essendo risultato provato dalla compiuta istruttoria, come sopra evidenziato, nessuno degli episodi denunciati”.

Sito esterno richiamato: Olympus – Università degli Studi di Urbino.

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