Ordinanza del Tribunale di Rovereto del 10 settembre 2013.
Il giudice del lavoro di Rovereto, in una controversia riguardante un licenziamento comminato prima dell’entrata in vigore della legge 92/12, ha escluso, tra gli aspetti considerati, la nullità del licenziamento per violazione del testo unico a sostegno della paternità e maternità (art. 54 d.lgs. 151/2001).
In particolare, il giudice afferma che “dalla documentazione in atti risulta, invero, come la lettera di licenziamento, pur riportante la data del 15.10.2010, sia stata ricevuta dalla B. il 26.10.2010 e, quindi, due giorni dopo il compimento del primo anno di età da parte del figlio. Vertendosi pacificamente in tema di atto recettizio, la data che viene in considerazione è esclusivamente quella del ricevimento della lettera e, conseguentemente, ci si trova al di fuori dell’area del divieto ex art. 54 D.L.vo 151/2001“, non assumendo pertanto rilievo le considerazioni della Corte costituzionale (sentenza 61/91) in proposito, portate a sostegno nella tesi della lavoratrice ricorrente.