Ordinanza del Tribunale di Rovereto del 5 novembre 2013.
Il giudice del lavoro di Rovereto, in una controversia riguardante anche l’accertamento di lavoro subordinato per un periodo di lavoro svolto non regolarizzato, ha affermato la piena fondatezza della pretesa del lavoratore con riferimento al licenziamento orale comminato dopo l’entrata in vigore della legge 92/12.
Infatti, per il giudice “trattandosi di licenziamento comminato dopo l’entrata in vigore della cd. riforma Fornero, trova applicazione il nuovo testo dell’art. 18, comma 1, come modificato dal comma 42 della legge 28.6.2012 n. 92, il quale stabilisce che, in caso di licenziamento orale (intimato, cioè, senza il rispetto della forma scritta ad substantiam), il recesso va dichiarato inefficace e il giudice ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro “quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”, oltre al pagamento di una indennità “commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative”.