Sentenza della Corte d’Appello di Trento su trasferimento del lavoratore (26.09.13)


Sentenza della Corte d’appello di Trento del 26 settembre 2013
.

La Corte trentina, nel confermare la pronuncia del Tribunale di Rovereto, ha rigettato l’appello proposto da un lavoratore ricorrente con il quale si lamentava che il giudice di primo grado non aveva riconosciuto che il gruppo di lavoro, di cui il lavoratore faceva parte, rappresentava un esempio di “azienda dematerializzata”.

Infatti, per la prospettazione del ricorrente, l’operazione di archivio di documentazione si doveva interpretare come cessione di ramo di azienda anziché come contratto di appalto, in erronea “interpretazione dell’art. 2112 c.c. anche alla luce delle direttive comunitarie nonché l’erronea ed incongruente valutazione delle risultanze probatorie”.

Nello specifico, per la Corte “in concreto la fattispecie in oggetto non rientra nell’ambito di tale disposizione”. Per il collegio, il dato che emerge, alla luce dell’istruttoria, è che il gruppo di lavoro di cui faceva parte il lavoratore ricorrente “svolgeva da sempre l’attività indicata”. Inoltre, “non è stata fornita invece alcuna prova che si trattasse anche di un’entità dotata di un’autonoma ed unitaria organizzazione, come invece richiesto dalla Suprema Corte che è ferma nel ritenere, anche sulla base della giurisprudenza comunitaria, la necessità dell’esistenza anche di siffatti requisiti”.

In particolare, la Corte specifica che “può considerarsi cessione di azienda anche il trasferimento di un’entità purché dotata di autonomia ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell’impresa, e dunque anche il “…trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how…”(cfr. da ultimo Cass. 5678/13). Requisito indefettibile della fattispecie legale tipica delineata dal diritto comunitario e dall’art. 2112 c.c., è, dunque, l’elemento dell’organizzazione e dell’autonomia organizzativa. Elementi questi, e segnatamente quello dell’autonomia organizzativa, che, contrariamente a quanto preteso dall’appellante, e benché l’onere probatorio fosse a proprio carico, non è stato dimostrato”.

Sito esterno richiamato: Esternalizzati.it

 

Parole chiave: ,