Sentenza della Corte di Appello di Trento su ripetizione di somme e anzianità di servizio (11.07.13)

Sentenza della Corte di Appello di Trento dell’11 luglio 2013.

La Corte trentina, nel riformare la sentenza del 25 ottobre 2012 in materia, ha ritenuto non condivisibile la decisione di primo grado, la quale “ha sostenuto che la fattispecie vada inquadrata nello schema della ripetizione dell’indebito e in particolare nell’ipotesi di condicio indebiti ob causam finitam (pretesa restitutoria fondata sulle sorti di un contratto del quale il solvens deduce la nullità annullabilità-risoluzione ) ed ha ritenuto di poter risolvere la controversia prescindendo dalla questione della legittimità o meno della ricostruzione della carriera effettuata dal datore di lavoro con i decreti del 2011 ( questione che per incidens rappresentava la questione  oggetto del ricorso, posta in via principale dalle ricorrenti le quali appunto avevano chiesto la disapplicazione dei decreti della P. deducendone sotto vari profili l’illegittimità)  in applicazione dei principi relativi all’indebito oggettivo sottostante una questione di annullamento del contratto per errore”.

Per la Corte, “come rileva infatti correttamente l’appellante la  richiesta di restituzione delle somme risultate indebitamente versate avuto riguardo alla ricostruzione della carriera effettuata con i decreti del 2011, non deriva dall’unilaterale annullamento del contratto o di alcune sue clausole ( in particolare quella relativa alla anzianità di servizio) bensì dalla modifica da parte della datrice di lavoro della propria precedente determinazione in merito alla anzianità di servizio delle dipendenti, nella quale era stato alle stesse riconosciuto  ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato dopo il 2000 presso le scuole secondarie parificate”.

La Corte conclude ritenendo legittimità la determinazione da parte dell’ente pubblico che “in conformità con la normativa di riferimento, ha posto rimedio all’erronea ricostruzione della carriera in precedenza effettuata, escludendo la riconoscibilità dell’insegnamento prestato dopo il 2000 presso le scuole secondarie”.

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