Ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 18 luglio 2013.
La Consulta ha disposto di sottoporre alla Corte di Giustizia di Lussemburgo in via pregiudiziale “le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE: se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che osta all’applicazione dell’art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo» disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l’espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno; se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell’Unione europea una normativa come quella italiana che per l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno”.
Infatti, per la Corte, la disposizione nazionale sulla scuola configura “la possibilità di un rinnovo dei contratti a tempo determinato senza che a detta possibilità si accompagni la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi” e che, pertanto, “questa condizione – unitamente al fatto che non vi sono disposizioni che riconoscano, per i lavoratori della scuola, il diritto al risarcimento del danno in favore di chi è stato assoggettato ad un’indebita ripetizione di contratti di lavoro a tempo determinato – potrebbe porsi in conflitto con la citata clausola 5, punto 1, della direttiva n. 1999/70/CE“.
A differenza che per l’ordinanza sollevata dal Tribunale di Trento per identica questione, per la quale tuttavia vi è stata una “incompletezza ricostruzione del quadro normativo” (ord. 206 del 18 luglio 2013), in questa circostanza, sollevata dai Tribunali di Lamezia Terme del 30 maggio 2012 e Roma del 2 maggio (e successive, in ordine cronologico, rispetto al Tribunale trentino), per la Corte “non è possibile risolvere il quesito in via interpretativa, secondo quanto correttamente prospettato dai giudici rimettenti, i quali non potevano infatti superare in tal modo l’ipotizzato contrasto tra le norme interne e quelle della direttiva”. Pertanto, è sottoposta la questione alla Corte di Giustizia.
Siti esterni richiamati: Educazione&Scuola e Consulta Online.