Ordinanza della Corte costituzionale n. 206 sul lavoro a termine nel settore scuola (18.07.13)

Ordinanza della Corte costituzionale n. 206 del 18 luglio 2013.

Si tratta della pronuncia della Consulta, riguardante le varie ordinanza sollevate dal giudice del lavoro di Trento nel corso dei mesi di settembre, novembre 2011 e gennaio 2012 in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 concernente le “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, dell’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5  sul “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”, e dell’art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 riguarda la “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”.

La Corte, nel dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni poste con riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione e alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 1999, afferma che la rilevanza delle due questioni (la prima riguardante una norma nazionale, la seconda provinciale) “di legittimità costituzionale prospettate a questa Corte si fonda sul presupposto per cui l’accoglimento delle medesime consentirebbe al Tribunale remittente di accogliere le domande giudiziali presentate dai ricorrenti, con conseguente declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti e conversione dei medesimi in contratti a tempo indeterminato”, senza tenere conto del divieto di conversione sancito all’art. 36, co. 5 del d.lgs. 165 del 2001 per il quale “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”.

In particolare, per la Consulta, “le due disposizioni rimesse allo scrutinio di questa Corte tra loro diverse […] è evidente che entrambe rimangono estranee al problema della possibile trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; che, pertanto, aver sottoposto all’esame di questa Corte le sole disposizioni ora richiamate comporta un’incompletezza della ricostruzione del quadro normativo ed una conseguente inefficacia dell’ipotetica pronuncia di accoglimento ai fini della decisione della domanda giudiziale concretamente posta al Tribunale di Trento” difettando, così, la rilevanza delle questioni prospettate.

Siti esterni richiamati: Consulta Online, Parlamento e Educazione&Scuola.

 

Parole chiave: , ,