Sentenza del Tribunale di Trento del 27 giugno 2013.
Il giudice del lavoro trentino, in una controversia riguardante la nullità del contratto di una lavoratrice che aveva prestato lavoro presso un istituto scolastico in carenza del requisito della cittadinanza italiana e di nessun altro paese dell’Unione europea, ha accolto il ricorso della stessa condannando l’ente datore al pagamento dell’indennità di maternità con interessi legali e rivalutazione della data di maturazione fino al saldo, non dando luogo ad un contratto di lavoro avente oggetto o causa illecita.
In particolare per il giudice, opera la tutela della lavoratrice prevista dall’art. 2126 del codice civile, in base al quale “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione“.
Ne consegue per il giudice che la lavoratrice “durante il periodo in cui ha lavorato, aveva gli stessi identici diritti spettanti ai suoi colleghi assunti con contratto di lavoro valido, incluso – non si vede perché no – quello all’indennità di maternità”.
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