Ordinanza del Tribunale di Trento sezione distaccata di Tione del 20 giugno 2013.
Con tale provvedimento il giudice trentino “dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge provinciale 27.07.2007, n. 12 (politiche sociali nella provincia di Trento), con riferimento ai parametri costituzionali di cui all’art. 38, primo comma, della Carta Costituzionale, nonché di cui all’art. 4 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670“.
In particolare, nel caso di specie, richiamando anche la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, nella quale “si evince il principio di valorizzazione del disabile come persona autonoma, avente una propria dignità intrinseca, una propria autonomia individuale ed una propria indipendenza economica, che deve essere garantita dagli Stati a prescindere dai rapporti familiari”, il giudice si è trovato a decidere sulla situazione di una persona, con situazione di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, con un reddito non in grado di sostenere il pagamento della retta presso la casa di riposo la quale ha chiesto al Comune di provvedere al pagamento. Invece, sulla base della disposizione provinciale in materia di politiche sociali, il Comune ha replicato che l’obbligo di pagamento avviene sulla base della somma dei redditi complessivi del nucleo familiare (somma che non permette in tal caso alcun intervento).
Commento all’ordinanza:
Alessandro Candido, L’insostenibile pesantezza del welfare. La compartecipazione alla spesa socio-sanitaria in un caso trentino, in Diritti Regionali – Osservatorio sulle Autonomie, 17 ottobre 2013.
Siti esterni richiamati: Consiglio della Provincia autonoma di Trento e Diritti Regionali.