Sentenza del Tribunale di Trento su condotta antisindacale (03.05.13)

Sentenza del Tribunale di Trento del 3 maggio 2013.

Il giudice del lavoro di Trento, nel confermare il decreto emesso il 14 giugno 2012, ha rigettato l’opposizione dell’azienda condannandola a rifondere le spese di giudizio a favore dell’organizzazione sindacale.

Per il giudice, è illegittimo “sia dal punto di vista civilistico, sia da quello della condotta antisindacale ex art. 28 st. lav. il rifiuto del datore di lavoro di effettuare le trattenute sindacali, pur in assenza di un contratto collettivo che lo preveda, essendo applicabile in questo caso, anche dopo l’abrogazione referendaria dei commi 2 e 3 art. 26 st. lav. l’istituto della cessione del credito ex art. 1260 c.c. Il rifiuto del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare soto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l’esercizio dell’attività e dell’iniziativa sindacale”.

Sito esterno richiamato: CGIL del Trentino e Altalex.

Parole chiave: , ,