Sentenza della Corte di Appello di Trento del 17 gennaio 2013.
La Corte trentina, in una controversia riguardante la richiesta di riconoscimento del danno da demansionamento e la ricostruzione di carriera di un lavoratore pubblico all’interno di un ente presso cui era stato destinato da un altro ente di provenzienza, ha escluso tale riconoscimento in forza del fatto che “condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva” ai sensi dell’art. 52 del testo unico sul pubblico impiego, che fa riferimento ad un concetto di equivalenza “formale”.