Sentenza del Tribunale di Trento sul lavoro a termine (18.09.12) [III]


Sentenza del Tribunale di Trento del 18 settembre 2012
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Il giudice del lavoro di Trento, in una controversia riguardante personale a termine nel settore scuola, ha dichiarato che “il mancato riconoscimento ai fini retributivi, in favore dei ricorrenti, dell’anzianità maturata in virtù dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, costituisce una condizione di impiego in contrasto con il principio di non discriminazione stabilito dalla clausola 4) punto 1. dell’accordo quadro del 18.3.1999 attuato dalla direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999“; e ha dichiarato, come in una sentenza pronunciata nel medesimo giorno, “il giudice dichiara, da un lato, il diritto dei docenti a tempo determinato titolari di incarichi annuali di “ricevere l’ammontare della retribuzione non corrisposta per effetto del disconoscimento ai fini retribuitivi dell’anzianità maturata in virtù dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato”.

Dall’altro, per i docenti a tempo determinato titolari di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche o di supplenze temporanee brevi o di incarichi annuali e supplenze temporanee conferite dopo il 31 ottobre dell’anno scolastico, di ricevere “l’eventuale differenza tra l’ammontare della retribuzione non corrisposta per effetto del disconoscimento ai fini retributivi dell’anzianità maturata in virtù dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato e, in quanto condizione di impiego di maggior favore poiché non giustificata dalla durata indeterminata dei rapporti, l’ammontare della retribuzione corrisposta in ordine al periodo di sospensione estiva intercorrente dal termine delle operazioni di scrutinio o, eventualmente, di esame, ed il 31 agosto dello stesso anno, e determinata senza il computo della retribuzione corrisposta ai docenti per i giorni successivi al termine delle attività didattiche od alla cessazione dell’effettiva permanenza delle esigenze di servizio nei quali essi hanno goduto delle ferie maturate durante il rapporto e da ultimo residuate e non monetizzate”.

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