Sentenza del Tribunale di Trento sul lavoro a termine (31.01.12) [III]


Sentenza del Tribunale di Trento del 31 gennaio 2012
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Il giudice del lavoro di Trento, in una controversia riguardante personale a termine nel settore scuola, ha dichiarato che “il mancato riconoscimento ai fini retributivi, in favore dei ricorrenti, dell’anzianità maturata in virtù dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, costituisce una condizione di impiego in contrasto con il principio di non discriminazione stabilito dalla clausola 4) punto 1. dell’accordo quadro del 18.3.1999 attuato dalla direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999“; e ha dichiarato, come in una pronuncia del medesimo giorno,  “che la spettanza ai ricorrenti, in virtù della contrattazione collettiva provinciale, della retribuzione in ordine al periodo di sospensione estiva  intercorrente dal termine delle operazioni di scrutinio o, eventualmente, di esame, al 31 agosto dello stesso anno, costituisce una condizione di impiego di maggior favore in quanto non giustificata dalla durata indeterminata dei rapporti”.

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