Sentenza del Tribunale di Trento sul lavoro a termine (27.03.12)


Sentenza del Tribunale di Trento del 27 marzo 2012
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Il giudice del lavoro di Trento,  in una controversia riguardante personale a termine nel settore scuola, ha accolto i ricorsi dei  lavoratori e ha dichiarato che il mancato riconoscimento ai fini retributivi dell’anzianità maturata in virtù dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato “costituisce una condizione di impiego in contrasto con il principio di non discriminazione stabilito dalla clausola 4) punto 1. dell’accordo quadro del 18.3.1999 attuato dalla direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999“.

Inoltre, il giudice ha dichiarato che i docenti a termine titolari di incarichi annuali hanno diritto di “di ricevere, nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod.civ., l’ammontare della retribuzione non corrisposta per effetto del disconoscimento ai fini retributivi dell’anzianità maturata in virtù dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato”; mentre coloro che sono titolari di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche o di supplenze temporanee brevi, o di incarichi annuali e supplenze temporanee conferiti dopo il 31 ottobre dell’anno scolastico di riferimento hanno diritto “di ricevere, nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod.civ., l’eventuale differenza tra l’ammontare della  retribuzione non corrisposta per effetto del disconoscimento ai fini retributivi dell’anzianità maturata in virtù dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato e, in quanto condizione di impiego di maggior favore poiché non giustificata dalla durata indeterminata dei rapporti, l’ammontare della retribuzione corrisposta in ordine al periodo di sospensione estiva  intercorrente dal termine delle operazioni di scrutinio o, eventualmente, di esame, ed il 31 agosto dello stesso anno, e determinata senza il computo della retribuzione corrisposta ai docenti per i giorni successivi al termine delle attività didattiche od alla cessazione dell’effettiva permanenza delle esigenze di servizio nei quali essi hanno goduto delle ferie maturate durante il rapporto e da ultimo residuate e non monetizzate”.

Infatti, con riguardo a quest’ultimo aspetto, ai docenti a tempo determinato, come già evidenziato nella sentenza pronunciata il 31 gennaio 2012, in virtù della contrattazione collettiva provinciale, qualora “abbiano prestato servizio effettivo per almeno 180 giorni entro il mese di giugno dell’anno scolastico in corso e risultano in servizio a qualunque titolo alle operazioni di scrutinio e/o esami” spetta la retribuzione anche durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni.

In questi termini, per il giudice, si tratta di una “condizione di impiego più favorevole non solo rispetto ai docenti a tempo determinato operanti nel resto del territorio nazionale […]  ma anche rispetto ai docenti a tempo indeterminato in quanto la persistenza del rapporto di lavoro (attraverso lo strumento della proroga subordinata all’avverarsi delle condizioni poste dalla disciplina collettiva) e la corresponsione della relativa retribuzione anche dopo il termine delle operazioni di scrutinio e/o esami non trova causa nella durata  indeterminata del rapporto, ma costituisce un trattamento di miglior favore volto, come precisato dall’Amministrazione convenuta, a “garantire la continuità didattica ed un tempestivo e regolare avvio dell’anno scolastico”.

 

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