Rassegna di decentramento regolativo: contrattazione “di prossimità” (09.11.15)

♦ Formante legislativo ♦

Si tratta della norma inserita nel decreto legge del 13 agosto 2011 dal titolo: “sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”: Art. 8 d.l. 138/11 convertito in l. 148/11

♦ Formante giurisprudenziale ♦

E’ intervenuta anche la giurisprudenza in tema di contrattazione di prossimità:

Intese di prossimità secondo la giurisprudenza di merito e costituzionale

 Decreto del Tribunale di Torino che nel dichiarare l’antisindacalità da parte di un’impresa nei confronti di un’organizzazione sindacale, ha dichiarato lecita la caducazione dell’operatività del contratto collettivo nazionale del settore gomma a favore del contratto collettivo specifico di lavoro sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali in forza dell’art. 8, che per il giudice è una disciplina “all’evidenza indotta dall’accordo interconfederale” del 28 giugno 2011 e “a giudizio del decidente il nuovo regime ha escluso la possibilità dall’estate del 2011 di coesistenza di più contratti collettivi operanti presso uno stesso comparto aziendale, di gruppo o territoriale che sia, apprezzato come unitario dai rappresentanti dei lavoratori interessati, premiando i contratti collettivi e le intese sottoscritte dalle OO.SS. che si presentino come maggioritarie” (22 gennaio 2012); viceversa, un’altra pronuncia di merito, del Tribunale di Larino,  rilevando che si tratta di una “norma sulla quale, se letta in termini assoluti, potrebbero addensarsi pesantissimi dubbi di legittimità costituzionale“, ha escluso che i contratti ex art. 8 possano integralmente sostituirsi ai contratti nazionali applicabili all’impresa, in quanto la norma “riguarda contratti aziendali e territoriali di secondo livello, non contratti – come il CCSL – di primo livello” (23 aprile 2012); e quasi contestualmente il Tribunale di Bari, rilevando la “caratterizzazione speciale” della norma, rileva che questa ribadisce un principio generale in base al quale le rsa ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori “presentano un nesso di dipendenza organica con le organizzazioni sindacali più rappresentative” (20 aprile 2012).

Inoltre, nell’affrontare sempre una questione di condotta antisindacale, il giudice del lavoro di Torino non ha ritenuto di pronunciarsi sull’art. 8, in quanto “ritiene questo giudice che il ricorso debba essere accolto innanzitutto alla normativa generale dei contratti, il che esime dall’affrontare le successive questioni poste” (5 giugno 2012).

Il Tribunale di Modena, nel sollevare la questione di costituzionalità dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori, di cui si è occupata la Consulta con la sentenza n. 231 del 23 luglio 2013, ha affermato in un passaggio dell’ordinanza che l’articolo 8 “nel momento in cui ridefinisce le regole della contrattazione di prossimità, privilegia il criterio maggioritario, dunque implicitamente scartando la possibilità che un sindacato certamente maggioritario come la FIOM possa essere escluso a favore di sindacati minoritari (seppur firmatari) […] proprio l’articolo 8 citato rivela l’incoerenza di un sistema rappresentativo sul piano nazionale o territoriale (e tale è certamente la FIOM) di stipulare contratti territoriali o aziendali anche in deroga, in specifiche materie, alla contrattazione di categoria e alla normativa di legge e, dall’altro, preclude al medesimo sindacato di costituire una RSA ove non abbia sottoscritto un contratto collettivo applicato in azienda” (4 giugno 2012).

La Corte costituzionale con sentenza n. 221 del 2012 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Toscana, di tale norma per contrarietà con gli artt. 39, 117, co. 3 e 118 della Costituzione, nonchè con il principio di leale collaborazione, escludendo che la contrattazione di prossimità possa ledere la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia, precisando che si tratta di una “norma avente carattere chiaramente eccezionale” (4 ottobre 2012).

Il Tribunale di Venezia ha sancito, in una controversia riguardante l’illegittima decurtazione dello stipendio all’interno di una società cooperativa, che l’accordo sottoscritto all’interno di questa “può essere ricondotto alla tipologia di accordi introdotta dall’art. 8″ (24 luglio 2013).

♦ Formante contrattuale-applicativo ♦

Si tratta dei primi interventi della contrattazione collettiva volta ad implementare o sostenere la cd. contrattazione di prossimità, inseriti ad altre misure previste dalla legge come le intese di solidarietà espansiva, secondo la seguente classificazione:

Intese di prossimità ex art. 8 (uso fisiologico)



Accordo, ai sensi dell’art. 8, sottoscritto da un’azienda e le organizzazioni sindacali sull’utilizzo degli impianti di produzione nella giornata di domenica, sull’indennità sabato e sull’utilizzo della somministrazione di lavoro a tempo determinato (21 settembre 2011), richiamato da B. Caruso, A. Alaimo, Diritto sindacale, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 223-224.

Accordo di prossimità presso la Trelleborg Wheel System Spa di Tivoli sottoscritto con le rappresentanze sindacali unitarie in materia di classificazione dei lavoratori, introducendo, tramite una deroga alla contrattazione collettiva, due nuove posizioni professionali (5 dicembre 2011) Accordo richiamato da L. Monterossi, Le prime ipotesi applicative della clausola 7 dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011 e dell’art. 8 della legge n. 148/2001, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1, 2013, p. 219-220.

Accordo territoriale di secondo livello, sottoscritto dall’Unione Commercio Turismo Servizi e P. M. I. della Provincia di Venezia, in cui si fa riferimento alle intese di cui alla contrattazione di prossimità; le parti” concordano di ritenere riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e miglioramento della competitività aziendale le seguenti modalità di organizzazione del lavoro: lavoro straordinario; lavoro supplementare; compensi per clausole elastiche e flessibili; lavoro a turno e/o spostato riposo; lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro; premi variabili di rendimento; lavoro notturno; la maggiorazione per il lavoro stagionale come richiamato dal CCNL Turismo; ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale” (30 gennaio 2012).

Accordo, ai sensi dell’art. 8 sottoscritto tra la Banca Popolare di Bari e le organizzazioni sindacali di categoria,  per una specifica intesa concernente la regolazione degli impianti audovisivi ai fini di “esplicare con la massima efficacia possibile la funzione di deterrenza nei confronti di eventi criminosi”; nello specifico, la registrazione di immagini contenendo “al minimo possibile l’inquadratura dei lavoratori, non essendo le stesse puntate sulle postazioni operative”, operando la deroga all’art. 4, co. 2 della legge 300 del 1970 rispetto ai soggetti sindacali stipulanti (2 febbraio 2012), richiamato da B. Caruso, A. Alaimo, Diritto sindacale, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 223-224. 

Contratto integrativo provinciale di lavoro tra l’UNCI – Unione Nazionale Cooperative Italiane e la FAST – Federazione Autonoma Sindacati dei Trasporti, la FESICA – Federazione Sindacati di Industria, Commercio e Artigianato e la FISALS – Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri, in cui si fa riferimento, alla pagina 1, che la contrattazione di prossimità ex art. 8 d.l. 138/11, unitamente all’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, “può offrire nuove possibilità in materia di politiche occupazionali e dei redditi in quanto intendono anche incentivare la contrattazione di secondo livello”; tale accordo integrativo ha disciplinato materie riguardanti il sistema di informazione, consultazione e relazioni sindacali; l’ambiente e la sicurezza sul lavoro; l’orario di lavoro e la banca ore; il luogo di lavoro; le trasferte; la gestione delle ferie e i permessi retribuiti; gli indumenti di lavoro; il cambio di appalto; l’elemento retributivo provinciale; la commissione paritetica provinciale (23 aprile 2012).

Accordo integrativo aziendale sottoscritto tra la InfoCert e le R.S.U. Aziendali e la Fim-Cisl per il triennio 2013-2015, all’interno del quale, a pag. 34 in materia di “disposizioni finalizzate alla maggiore occupazione e alla gestione di crisi aziendali temporanee”, si è convenuto che sperimentalmente potranno essere attuate disposizioni con riguardo al periodo di prova per le nuove assunzioni con l’obiettivo di maggiore occupazione; in caso di crisi aziendali temporanee, si potrà intervenire sulle ferie e la banca ore (sospensione di meccanismi di accumulo); potranno essere sospese le forme integrative di assistenza sanitaria; in caso di trasferimenti, “potrà essere applicato il contratto nazionale con sospensione dei trattamenti di miglior favore previsti dal contratto integrativo”; e, infine, per quanto riguarda gli assetti organizzativi, come possibili aree di discussione e intervento, in via temporanea e per un periodo prestabilito, potrà essere previsto un demansionamento con adeguamento della retribuzione in caso di ipotesi di internalizzazione di attività compiute da fornitori esterni (21 dicembre 2012).

Intese di prossimità ai sensi ex art. 8 (uso patologico)

Accordo sottoscritto all’interno dell’azienda Telecom (presumibilmente la seguente intesa, non sottoscritta però ai sensi dell’art. 8) che, in materia di contratti a termine, supera la soglia dei 36 mesi massimi per l’utilizzo di tale tipo di contratto, ponendosi in contrasto con la clausola 5 dell’accordo quadro europeo sul contratto a termine; accordo che elimina gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e l’altro; accordo che eleva il periodo di prova da 20 giorni a 8 mesi, ponendosi in violazione con la Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento: accordi richiamati nell’intervento di A. Perulli, Articolo 8 della legge n. 148/2011. Deregolazione del diritto del lavoro e ricadute sulle esperienze negoziali, Tavola rotonda promossa da CGIL-Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale-Ediesse, Roma, 4 aprile 2013 (minuti 47 e ss.) (testi non reperiti).

Accordo, ai sensi dell’art. 8, sottoscritto dall’ILVA S.p.A. presso lo stabilimento di Paderno Dugnano e le rappresentanze sindacali unitarie, sul mutamento dell’orario multiperiodiale e e sulla liberazione del vincolo di solidarietà negli appalti (27 settembre 2011) richiamato da B. Caruso, A. Alaimo, Diritto sindacale, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 223-224, e, a quanto consta, la rsu ha ritirato la firma dall’accordo.

Intese di prossimità ex art. 8 (uso peculiare)

Accordo Ericsson, senza la menzione dell’art. 8, in tema di equivalenza delle mansioni (23 novembre 2011).

Accordo, ai sensi dell’art. 8, al fine di garantire una maggiore occupazione a livello nazionale evitando nel contempo una crisi occupazionale, sottoscritto presso la Golden Lady s.p.a. dall’azienda e le parti sociali, volto a posticipare di un anno gli effetti della legge 92/12 in materia di associazione in partecipazione all’interno dell’azienda con l’obiettivo di creare un “percorso ragionato di stabilizzazione dei contratti anche in applicazione delle leggi vigenti in materia contrattuale” (16 luglio 2012). A seguito di tale intesa, l’anno successivo, è stato sottoscritto l’accordo collettivo quadro di livello nazionale con cui si è concordato che gli associati in partecipazione presso l’azienda verranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, contratti di apprendistato e/o forme di incentivazione occupazionale (7 giugno 2013).

Accordo, senza la menzione esplicita dell’art. 8, ai fini della stabilizzazione di lavoratori con contratto a progetto volto a posticipare di un anno gli effetti della legge 92/12 in materia di collaborazione a progetto, sottoscritto dall’Enaip Veneto e le parti sociali  (24 settembre 2012).

Intese di solidarietà espansiva (uso parallelo rispetto all'art. 8)

Contratto di solidarietà espansivo sottoscritto tra I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali e R.S.A. FISASCAT CISL, FILMCAMS CGIL E FISASCAT CISL e Isola Verde Erboristerie con cui, attraverso l’intesa ex art. 2 della legge n. 863 del 1984, si prevede, per i lavoratori autonomi dell’azienda,  un percorso di inclusione attraverso assunzione a tempo indeterminato e apprendistato con contestuale riduzione dell’orario di lavoro del personale già dipendente (18 febbraio 2013).

Intese trentine di solidarietà espansiva (uso parallelo rispetto all'art. 8)

Accordo trentino di solidarietà espansiva per cui è previsto un contributo, da parte dell’ente pubblico, a favore del lavoratore che riduce l’orario di lavoro per la perdita contributiva e parte della perdita retributiva (25 settembre 2013).

Intesa attuativa accordo nazionale sulla produttività e accordi più recenti

Accordo quadro per la contrattazione aziendale di II livello nel settore del marketing; intesa sottoscritta non facendo espresso riferimento all’art. 8, ma si ritiene, dal punto di vista cronologico, che costituisca un’attuazione delle “Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia”, accordo nazionale sottoscritto il 21 novembre 2012 (7 dicembre 2012).

In maniera diversa, toccando mansioni, inquadramenti e orario sono gli accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 8 per badanti, colf, baby sitter, operatori socio sanitari e infermieri (S.I.A. Soluzioni Innovative di Assistenza Soc. Cooperativa Sociale a.rl. e Fismic-Filcom-Confsal) e quello promoter, merchandiser, promoter e sondaggisti (società Sell Out sr. e Fismic-Filcom-Confsal, febbraio 2014) che, individuando i livello di mansioni del contratto collettivo nazionali, ribadiscono che “gli eventuali mutamenti di mansioni dovuti al passaggio da un profilo all’altro configurino violazione dell’art. 2103 c.c. essendo tutte le mansioni menzionate nel punto 2 della premessa considerate equivalenti tra loro”  (27 maggio 2013 – 18 febbraio 2014)

Intesa territoriale a Bolzano (sottoscritta ai sensi dell'art. 8)

Accordo di prossimità sui contratti a tempo determinato nelle aziende del settore terziario distribuzione e servizi della Provincia Autonoma di Bolzano (17 giugno 2014).

 

Intese decentrate con profili peculiari (non sottoscritte ai sensi dell'art. 8)

Protocollo sito espositivo Expo 2015 con il quale, in materia di lavoro a termine e somministrazione di lavoro, si prevede che è ammissibile il ricorso a queste tipologie di impiego per la seguente causale “avvio e presidio dei servizi del Sito espositivo, funzionali all’esercizio e alla conduzione del semestre nell’ambito di nuova attività posta in essere e che prevede l’apertura al pubblico di uno spazio di attrazione e servizi per visitatori e partecipanti provenienti da tutto il mondo” (art. 4 – mercato del lavoro); in materia di apprendistato, come “tipologia contrattuale a cui fare ricorso per una rilevante quota del fabbisogno occupazionale”, intervenendo su diversi profili (art. 4 – mercato del lavoro); sul tirocinio formativo e di orientamento, prevedendo l’ampliamento della durata massima e l’elevazione del 60% dell’organico dipendente, oltre al riconoscimento di un rimborso spese (art. 5 – Stage); in materia di volontariato, dove viene affermato l’obiettivo di “coinvolgere la società civile e la partecipazione anche tramite forme di volontario ovvero di prestazione di attività volontaria, personale  gratuita, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo con finalità di carattere sociale, civile e culturale […]” (art. 6 – volontariato), e prevedendo all’allegato 5 come programma volontari “l’accoglienza e orientamento del visitatore, partecipante, ospite e media”; “facilitazione dell’esperienza di visita del cittadino nel sito espositivo”, “facilitazione della partecipazione nazionale e internazionale” (23 luglio 2013)

Proposta di accordo territoriale dell’Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone nel quale, in materia di contratto a termine, è previsto la”facoltà di assumere a termine con contratto senza indicazione della causale di ricorso che giustifica l’apposizione del termine ai sensi di quanto previsto dalla L.92/2013 ed ulteriori modifiche ed integrazioni.  Tali ipotesi possono riguardare l’assunzione di lavoratori: posti in cassa integrazione guadagni, percettori dell’ASPI, inoccupati con più di 50 anni di età, donne con più di 40 anni di età, giovani fino a 29 anni di età, appartenenti alle liste di cui alla L. 68/99. Tali ipotesi possono riguardare anche soggetti che abbiano precedentemente avuto rapporti con l’azienda; il periodo massimo di durata del contratto a termine così disciplinato è di 24 mesi”; con riferimento alle mansioni, “per agevolare la flessibilizzazione prestativa potrà prevedersi la possibilità per il lavoratore di effettuare mansioni di livello inferiore senza che tale attività possa definirsi dequalificante ex art. 2013 c.c. [2103 c.c.], così come possa svolgere mansioni di livello superiore, senza che ciò dia diritto alla qualifica superiore e/o al miglior trattamento economico nel limite per ciascuna delle due casistiche del 30% dell’orario annuo” (18 gennaio 2014) [cfr. accordo sottoscritto il 14 maggio 2014 presso il Ministero dello Sviluppo economico per Electrolux].

Bibliografia digitale sull'art. 8

M. Borzaga, Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni: una via per aumentare la flessibilità interna del rapporto di lavoro e la produttività delle imprese?, in Diritto delle Relazioni Industriali, 4, 2013, pp. 980 ss.

D. Caggiano, La contrattazione in deroga. Il mutamento della disciplina tra l’A.I. 28 giugno 2011, recepito nel T.U. 10 gennaio 2014, e l’art. 8 d.l. 138/2011, convertito con modifiche in l. 148/2011, Tesi di Laurea in Diritto del lavoro, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma – La Sapienza, A. A. 2014/2015.

B. Caruso, A. AlaimoDiritto sindacale, Il Mulino, Bologna, 2012.

F. Carinci, Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 6, 2011, pp. 1137 ss. (anche in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT 133/2011).

M. Corti, La lunga estate calda del diritto del lavoro: dall’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 all’art. 8 d.l. n. 138/2011, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, III, 2011, pp. 359 ss.

R. De Luca Tamajo, Prime valutazioni e questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 148 del 2011, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 1, 2012, pp. 19 ss.

R. Del Punta, Cronache di una transizione confusa (su art. 8, l. n. 148 e dintorni), in Lavoro e Diritto, 1, 2012, pp. 31 ss.

G. Falasca, Quegli errori giuridici contenuti nell’accordo Expo 2015, in Lavoro & Impresa, 31 luglio 2013

G. Gamberini, D. Venturi, Art. 8 il dubbio caso ILVA, Bollettino Ordinario ADAPT, 14, 15 aprile 2013.

L. Imberti, A proposito dell’articolo 8 della legge n. 148/2011: le deroghe si fanno, ma non si dicono, in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, n. 138, 2013, pp. 255 ss.

M. Magnani, R. De Luca Tamajo, A. Maresca, M. Del Conte, M. Marazza, R. Pessi, C. Pisani, M. Tiraboschi, La contrattazione di prossimità. Un confronto a più voci sull’articolo 8 della manovra 2011, in Diritto delle Relazioni Industriali, 1, 2012, pp. 1 ss.

O. Mazzotta, “Apocalittici” e “Integrati” alle prese con l’art. 8 della legge n. 148 del 2011: il problema della disponibilità del tipo, in Lavoro e Diritto, 1, 2012, pp. 19 ss.

L. Monterossi, Le prime ipotesi applicative della clausola 7 dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011 e dell’art. 8 della legge n. 148/2001, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1, 2013, pp. 211 ss.

A. Perulli, Intervento a Articolo 8 della legge n. 148/2011. Deregolazione del diritto del lavoro e ricadute sulle esperienze negoziali, Tavola rotonda promossa da CGIL-Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale-Ediesse,  Roma, 4 aprile 2013 (minuti 47 e ss.).

A. Perulli, La contrattazione collettiva “di prossimità”: teoria, comparazione e prassi, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 4, 2013, 919-960.

A. Perulli, V. Speziale, L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la “rivoluzione di Agosto” del Diritto del lavoro, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT – 132/2011.

A. Tagliente, Contrattazione di prossimità: clausole derogatorie, limiti ed opponibilità. Problematiche contributive, Verona, novembre 2014.

M. Tiraboschi, L’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione dello “Statuto dei lavori” di Marco Biagi, in Diritto delle Relazioni Industriali, 1, 2012, pp. 78 ss., pubblicato in Adapt-Farecontrattazione.

M. Tiraboschi, L’associazione in partecipazione tra le rigidità della “riforma Fornero” e le dubbie deroghe ex articolo 8, decreto legge n. 138/2011, in Diritto delle Relazioni Industriali, 3, 2012, pag. 878 (pubblicato in Bollettino Ordinario Adapt, 32, 17 settembre 2012).

A. Vallebona, L’efficacia derogatoria dei contratti aziendali o territoriali: si sgretola l’idolo dell’uniformità oppressiva, in Massimario della Giurisprudenza del Lavoro, 10, 2011, pag. 682.

B. Veneziani, M. Barbieri, G. Ferraro, P. Alleva, A. Garilli, F. Scarpelli, A. Lassandari, D. Gottardi, R. Sanlorenzo, U. Carabelli,
Contrattazione di prossimità e art. 8, l. 148/2011, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 3, 2012, pp. 453 ss.

AA. VV., Come la contrattazione decentrata ha già cambiato il lavoro, FareContrattazione.it – Adapt.

 

Siti esterni richiamati: Aldaberto PerulliAmici di Marco Biagi, Bollettino AdaptCNEL, Ediesse, FilcamsFilctem, FismicFIOMIl Sole 24 Ore, Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiSeminari di diritto del lavoro, Università degli Studi di Bari, FrancoAngeli, Unione Industriali della Provincia di PordenoneUILTA.

 * Si ringrazia la Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia, Andrea Allamprese, Ivano Corraini e Roberto D’Andrea  per l’aiuto nel reperimento del materiale.

 

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