Sentenza del Tribunale di Trento sul lavoro a termine (31.01.12) [I]


Sentenza del Tribunale di Trento sul lavoro a termine del 31 gennaio 2012.

Il giudice del lavoro di Trento, in una controversia riguardante la richiesta da parte di lavoratori a tempo determinato nel settore pubblico di accertamento e dichiarazione della conversione del primo contratto o di uno di quelli successivi in contratto a tempo indeterminato o comunque al risarcimento del danno e alla ricostruzione di carriera in termini economici e contributivi, ha dichiarato, riprendendo la giurisprudenza comunitaria pronunciata in proposito, che il mancato riconoscimento ai fini retributivi dell’anzianità maturata nel corso dei ripetuti contratti a termine costituisce una condizione di impiego in contrasto con principio di non discriminazione previsto nella direttiva 99/70/CE sul lavoro a termine.

Inoltre, ha dichiara che la previsione della contrattazione provinciale ( art. 54 CCPL del 15 ottobre 2007) “della retribuzione in ordine al periodo di sospensione estiva  intercorrente dal termine delle operazioni di scrutinio o, eventualmente, di esame, al 31 agosto dello stesso anno, costituisce una condizione di impiego di maggior favore in quanto non giustificata dalla durata indeterminata dei rapporti”.

Sito esterno richiamato: APRAN.

Parole chiave: , , ,